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* Cassazione, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3357, sez. V civile

Imposta di registro - agevolazione prima casa – insussistenza dei requisiti “non di lusso” – decadenza agevolazione –si applica –sanzione mendacio – non si applica – sopravvenuta modifica normativa
Il mendacio, costituente l'espresso fondamento della sanzione applicabile nel caso di insussistenza dei requisiti “non di lusso”, così come stabilito dal quarto comma dell'art. 1, Parte Prima, Tariffa D.P.R. n. 131 del 1986 non può più realizzarsi, in quanto riguarda un elemento (caratteristiche non di lusso dell'immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria mantiene la potestà di revocare l'agevolazione prima casa per il solo fatto del carattere di lusso rivestito - al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all'epoca applicabile - dall'immobile trasferito, senza però avere titolo per applicare delle sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non sono più rilevanti, non in quanto tali (false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti (conforme Cass. 13235/2016).