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Cassazione, sentenza 8 aprile 2022, n. 11467, sez. V

Imposta sulle donazioni e successioni - Azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario - Determinazione della base imponibile ex art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Risultanze del bilancio - Prova di mutamenti successivi o della divergenza tra realtà e dato contabile contrario - Ammissibilità.


In tema di imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi di cui all'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.