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Cassazione, sentenza 31 gennaio 2024, n. 2910, sez. V

Imposta di registro- Finanziamento soci enunciato in verbale assembleare.


Le Sezioni Unite della Corte hanno di recente evidenziato che la tassazione per enunciazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22) presuppone "l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo"; e, in particolare, che l'atto enunciato sia apprezzabile "ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica, ché altrimenti, quantomeno, si renderebbe necessaria l'adozione di una forma provvedimentale impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione) ossia l'emissione di un avviso di accertamento" (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432). Del resto, la Corte aveva avuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante; e che, dunque, la tassazione per enunciazione non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sè stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (così Cass., 13 novembre 2020, n. 25706; Cass., 6 novembre 2019, n. 28559).

A detti principi di diritto si è, in effetti, attenuto il giudice del gravame svolgendo sul punto uno specifico accertamento in fatto: "la menzione contenuta nel verbale di assemblea ricevuta dal notaio si limita ad esprimere l'esistenza di un mutuo del socio come risultante dalle scritture contabili della società, senza alcuna indicazione degli elementi essenziali dell'atto enunciato perché si possa considerare incorporato nell'atto enunciante" -ad esempio, senza alcuna indicazione della gratuità o onerosità del finanziamento, degli estremi della datio, dei termini e modalità della restituzione.