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Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641, sez. I civile

RAPPORTI FRA CONIUGI – Fondo patrimoniale - Azione revocatoria esperita dal terzo creditore.

 

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1. La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.