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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2810, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Società – Unico debito esistente – Attivo superiore al passivo – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità – Motivi.

 

Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.

Il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 l.fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.