Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387, sez. unite civili

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - Espropriazione e vendita immobiliare - Decreto di trasferimento - Formalità pregiudizievoli sul bene - Pignoramenti e ipoteche - Ordine di cancellazione - Estinzione dei vincoli - Conservatore dei registri immobiliari - Cancellazione immediata - Indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive – Sussiste.

Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’articolo 617 cod. proc. civ.