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Categoria: DONAZIONE

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204, sez. II civile

DONAZIONI - Parziale simulazione soggettiva – Prova – Mera controdichiarazione – Sottoscritta dalla parte contro cui l’atto è prodotto – Sussiste.
Dall’articolo 1417 c.c. si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l’atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch’essa l’atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta.