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Cassazione, sentenza 26 settembre 2018, n. 22997, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare di vendita – Promissario acquirente - Domanda di esecuzione specifica Sentenza costitutiva Passaggio in giudicato - Pagamento del prezzo residuo – Sussiste.


Il promissario acquirente che, a norma dell’articolo 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta   nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non è tenuto a pagare il  prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) cosi come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligazione, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà.