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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5182, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - Risoluzione del contratto - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza di diritto di terzi - Necessità - Imposizione di servitù di fatto - Risarcimento del danno a carico del terzo - Sussistenza.

 

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi ai sensi dell'art. 1489 c.c., la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.