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Cassazione, sentenza, 1 aprile 2025, n. 8517, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE – PRESCRIZIONE Usucapione dei beni ereditari - Interruzione del termine per usucapire - Figli naturali riconoscibili al tempo di apertura della successione - Decorrenza del termine prescrizionale - Dal passaggio in giudicato della sentenza di status - Esclusione - Fondamento.

 

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.