Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 9 aprile 2025, n. 9309, sez. II civile

Azienda ereditaria – Divisione.

 

L’azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici di tale comunione, ossia fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l’azienda relitta dal de cuius, con gli elementi e la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune. Qualora l’azienda venga esercitata con fini speculativi e innovazioni da uno o alcuni dei coeredi, i frutti e incrementi derivanti dalla gestione non possono essere imputati a tutti i coeredi, configurandosi una comunione limitata all’azienda come relitta dal de cuius.