Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7201, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento.

 

I fondi comuni d'investimento disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio e pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.