Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 763, sez. III civile

Attività processuale – accettazione dell’eredità.

L’attività svolta in giudizio dalla parte costituitasi quale erede testamentaria, è da considerarsi accettazione tacita dell’eredità quando consiste non solo nella mera resistenza alla domanda risarcitoria, ma anche nella proposizione di domanda riconvenzionale. La rinuncia all’eredità successiva è irrilevante, in forza del principio ‘semel heres, semper heres’.