SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - Scissione - Art. 2504
decies, comma 2, c.c., nel testo applicabile "ratione temporis" -
Interpretazione - Responsabilità solidale di società scissa e società
beneficiaria - Sussistenza - Differenti modalità operative - Individuazione -
Fondamento.
Nel caso di scissione di
società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione
temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso
che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di
nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del
debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali,
peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la
responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere
sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della
società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua
preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è
trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa
risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della
scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso
che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei
creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.