SOCIETÀ - FUSIONE - Rapporto di cambio incongruo -
Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
In
tema di fusione societaria, nel giudizio volto al risarcimento del danno subito
dal socio in ragione della determinazione di un rapporto di cambio incongruo,
il rilievo del patrimonio della società incorporata avviene attraverso la
mediazione del rapporto di cambio tra le azioni dell'incorporata e quelle
dell'incorporante, mediante la valutazione di entrambe le società e la
fissazione dei rapporti matematici relativi; non costituisce, invece, un
criterio corretto di liquidazione l'immediato pagamento a favore del socio di
minoranza - in via proporzionale "pro quota" - del minor incasso
conseguito dalla società partecipata per la dismissione di un bene sottocosto,
perché varrebbe come risarcire il danno indiretto al di fuori dei casi ammessi
dalla legge.