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Cassazione, sentenza 4 marzo 2014, n. 4969, sez. IV civile

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO - Società schermo – Fattispecie.


Deve essere ribadito che pur in presenza di uno “schermo” societario, ad esempio specie la partecipazione di un soggetto quale socio accomandatario ad una società in accomandita semplice, resta fermo che nella qualificazione dell'attività lavorativa prevalgono le concrete modalità di svolgimento del rapporto anche sulla diversa volontà manifestata ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla.