SOCIETÀ - FUSIONE - Obblighi risarcitori ex art.
2051 c.c. - Estinzione, per incorporazione, del soggetto obbligato -
Trasferimento degli stessi in capo all'incorporante - Sussistenza - Fondamento.
La fusione di società,
anche mediante incorporazione, realizza una successione universale
corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, sicché
il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene
l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della
fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli
derivanti da responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c., in relazione
ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà
della società incorporata.