SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE - NORME APPLICABILI - Delibera di esclusione dalla società
del socio accomandatario - Revoca dello stesso dall'amministrazione della
società - Autonomia dei due atti - Configurabilità - Fondamento - Incidenza
della revoca sullo stato di socio dell'amministratore - Sussistenza -
Esclusione.
In tema di
amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola
per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario,
l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi
altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne
comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore,
mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale
compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come
desumibile dall'art. 2318 c.c.; ne consegue che le questioni dell'esclusione
del socio e della revoca dell'amministratore per giusta causa restano distinte
e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo
l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità
di socio dello stesso.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' SEMPLICE -
SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - Ricorso
all'autorità giudiziaria - Presupposti - Società composta da due soli soci -
Applicabilità alle società composte da più di due soci - Esclusione - Delibera
a maggioranza - Necessità - Esistenza di due gruppi d'interesse omogenei e
contrapposti - Irrilevanza - Ragioni.
In
tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere
una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3,
c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando
altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta
esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo
la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente
configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il
socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non
possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza
necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola
parte che fa capo all'avente diritto al voto.