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Cassazione, sentenza 7 marzo 2014, n. 5407, sez. I civile

Società a responsabilità limitata - Cessione di partecipazioni.


Il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficaceinter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel registro delle imprese, a seguito dell'abolizione del libro dei soci disposta dal D.L. n. 185 del 2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 2009), la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi, e ciò in virtù del principio di libertà delle forme che consente detto trasferimento, in mancanza di una contraria disposizione dell'atto costitutivo, oltre che per successione mortis causa, anche per atto tra vivi, senza necessità di forma scrittaad substantiam o ad probationem.