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Cassazione, sentenza 15 luglio 2014, n. 16168, sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Società a responsabilità limitata.


E' consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l'art. 2437 ter, comma 2, c.c. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell'art. 2355 bis, comma 3, c.c. in caso di prelazione nella circolazione mortis causa), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale. Il criterio della continuità aziendale (cosiddetto going concern) risulta, oltretutto, il più coerente rispetto ai beni aziendali, il cui valore complessivo, sino a che continua l'attività di impresa, non si risolve nella somma del valore statico dei singoli, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività.