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Cassazione, sentenza 30 aprile 2014, n. 9475, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE - Atti rientranti nell'oggetto sociale - Criterio di individuazione - Strumentalità rispetto all'attività costituente l'oggetto sociale - Conseguenze - Sufficienza dei criteri dell'astratta previsione statutaria e della rispondenza all'interesse sociale - Fattispecie in tema di garanzia per debiti di società partecipata.

 

Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fideiussione rilasciata da una società a garanzia di un debito di altra società appartenente al medesimo gruppo rientrasse tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in ragione dell'interesse della società garante a salvaguardare la partecipazione nella società garantita e, quindi, il patrimonio della partecipante e del gruppo cui entrambe le società appartenevano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 2384 bis, Cod. Civ. art. 2359, art. 2361 e art. 2384, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16416 del 2002