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Cassazione, sentenza 25 settembre 2013, n. 21889, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - Deliberazione ex art. 2447 cod. civ. - Omessa sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale - Legittimazione all'impugnazione della delibera ex art. 2379 cod. civ. - Sussistenza - Ragioni.

 

Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1421, 2378, 2379, 2441 e 2447, Cod. Proc. Civ. art. 100, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 5420 del 2002, N. 16159 del 2007, N. 26842 del 2008