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Cassazione, sentenza 19 giugno 2013, n. 15399, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI - Divieto di assistenza finanziaria - "Ratio" - Carattere assoluto e ampio del divieto - Strumentalità del prestito o della garanzia all'acquisto delle azioni proprie - Rilevanza - Fattispecie.

 

In tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.

(Nella specie, era stato concesso un mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358

Massime precedenti Vedi: N. 9194 del 2004, N. 25005 del 2006