SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER
AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE -
NULLITÀ - Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa
diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari
- Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Il principio per cui il
giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale
deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte
successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti,
l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente
ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche
nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle
deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che,
per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va
riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una
delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili
diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti
al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di
potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a
valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli
interessi particolari del singolo.
(In applicazione
dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la
decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un
pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione
economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione
del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente
non contestato dall'acquirente).