SOCIETÀ DI CAPITALI - Nullità della
delibera di approvazione del bilancio - Dovere di integrazione e rettifica
delle voci contestate da parte degli amministratori
Il bilancio di esercizio
di una società per azioni, in forza del principio della cosiddetta continuità,
deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel
caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in
discussione in sede contenziosa, e siano state negate con sentenza non passata
in giudicato (nella specie, per distribuzione di utili contra legem).
Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere
degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte
dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di
partenza del bilancio successivo.
A
seguito e per effetto della declaratoria di nullità della delibera di
approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori hanno l'obbligo
sotto la propria responsabilità di adeguare lo stesso rappresentando in maniera
corretta e chiara la reale situazione finanziaria della società e l'effettivo
risultato economico, ripristinando i diritti societari del socio che siano
stati lesi.