SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI
SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - Amministratore delegato -
Revoca da parte del consiglio d'amministrazione - "Giusta causa" -
Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fondamento.
In tema di società di
capitali, e nel silenzio dell'art. 2381 c.c., la revoca della delega
all'amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve
essere assistita da "giusta causa", sussistendo, in caso contrario,
il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Tanto
in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c., disciplinante la
revoca degli amministratori da parte dell'assemblea, norma di cui ricorre la
stessa "ratio", in base alla quale, pur nella libertà del
conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza
di "giusta causa", tenere conto del sacrificio economico e sociale
dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega
comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel
mercato dei "manager".