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Tribunale di Firenze, ordinanza 27 aprile 2019, sez. V civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Diritto di partecipazione all'assemblea del socio nudo proprietario di una quota sociale.
 

Da una lettura sistematica delle norme si desume la stretta strumentalità tra la partecipazione in assemblea e l’esercizio del diritto di voto che, ai sensi dell’art. 2352 c.c., spetta all’usufruttuario; l’art. 2370 c.c., ai sensi del quale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, non fa che esprimere un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, tra le quali non rientra quella relativa all’usufrutto.

Poiché il diritto di intervento in assemblea si configura come uno di quei diritti amministrativi inerenti alla disponibilità dell’azione, in coerenza con la propria stessa funzione va affermato il principio per cui il socio nudo proprietario di quote societarie non possa partecipare all’assemblea sociale. E tanto è possibile affermare anche alla luce dell’esame delle effettive utilità che possono derivare al socio nudo proprietario dalla partecipazione assembleare, utilità che non paiono in alcun modo effettive, risulta che siano altrimenti conseguibili attraverso gli ordinari strumenti messi a disposizione del socio.