SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - Violazione
del diritto di prelazione del socio - Diritto al risarcimento del danno -
Condizioni - Onere di allegazione in capo al prelazionario - Sussistenza -
Risarcimento in via equitativa - Configurabilità.
Non
sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola
statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto
della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione
organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che
grava su quest'ultimo l'onere di allegare un suo specifico interesse
all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla
condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale
liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione
della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - Statuto -
Previsione di un patto di prelazione - Diritto di riscatto - Configurabilità -
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art.
2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede un diritto
di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di
libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di
una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la
sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria
contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti
della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione
della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno
eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento
delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la
partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio
generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma
di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di
prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari.
(Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il
diritto al retratto delle quote di partecipazione di una s.r.l., cedute in
violazione del patto di prelazione previsto dallo statuto).