SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - Erogazioni del socio in favore
della società - Natura giuridica - Distinzione fra finanziamento e versamento -
Diritto alla restituzione - Condizioni.
L'erogazione
di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate
può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di
restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento,
destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita
riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale
ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto
dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del
bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello
di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al
soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale
"residual claimant".