RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI
PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Vendita sospensivamente
condizionata al mancato pagamento - Patto commissorio - Configurabilità -
Condizioni - Fattispecie.
L'art.
2744 c.c., sancendo il divieto del patto commissorio, postula che il
trasferimento della proprietà della cosa sia sospensivamente condizionato al
verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito,
sicché detto patto non è configurabile qualora il trasferimento avvenga,
invece, allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.
(Nella
specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione impugnata che
aveva escluso che l'operazione fosse finalizzata ad uno scopo di garanzia in
quanto parte del prezzo della compravendita era stato utilizzato per ripianare
debiti scaduti verso l'amministratore della società acquirente e nei confronti
di terzi, mentre per i debiti non ancora esigibili nei confronti di terze
società, la rateizzazione mensile del prezzo residuo poteva considerarsi una
delegazione di pagamento di tali preesistenti obbligazioni da parte del
"debitor debitoris").