PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Distanze legali tra costruzioni – Deroghe espressamente previste dagli strumenti urbanistici per i manufatti “accessori” - Costruzioni strutturalmente unite a edifici principali – Rapporto di accessorietà - Configurabilità – Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili - solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici - ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di configurare come accessorio, onde applicare la deroga alla disciplina sulle distanze prevista dall'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Codroipo, un vano realizzato in ampliamento di un preesistente fabbricato).
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ESTENSIVA Norme tecniche d’attuazione - Deroghe al regime ordinario delle distanze - Norme di stretta interpretazione - Divieto di analogia e di interpretazione estensiva - Fondamento.
Le norme tecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibili di interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva, in quanto quest'ultima, benché in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il "plus" di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni.