SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE -
TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - Maggiore gravosità
dell'esercizio della servitù per il fondo servente - Configurabilità -
Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
La maggiore gravosità,
per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068,
comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso
da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto
estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche
dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal
modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile,
attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente
orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente.
Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il
giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza
che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.