SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - Servitù di
uso pubblico - Assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico
- Accesso sulla via pubblica tramite varchi aperti sulla proprietà comunale -
Legittimità - Fondamento.
I varchi di accesso
realizzati a vantaggio di un fondo e gravanti su una strada pubblica non
realizzano alcuna limitazione di altro fondo confinante con la medesima strada
ed aperto al libero accesso pedonale e veicolare in virtù di una servitù di uso
pubblico, in quanto il passaggio che viene ad essere esercitato da coloro che
provengono dal primo fondo, dopo il transito sulla proprietà demaniale, non si
differenzia da quello posto in essere da chiunque si trovi a transitare sulla
pubblica via, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il
primo fondo sia collocato in prossimità del secondo gravato dalla servitù
pubblica.