DIRITTI REALI - Estensione della servitù
convenzionale - Contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il
minore aggravio del fondo servente.
Ancorché la giurisprudenza
abbia costantemente affermato che l'estensione di una servitù convenzionale e
le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da
interpretarsi con i criteri dettati dall'art. 1362 c.c. e ss., in quanto
compatibili, è altrettanto vero che laddove la convenzione contrattuale non
consenta di dirimere i dubbi al riguardo, come quando, nel costituire una
servitù di passaggio, si limiti a prevedere soltanto il diritto di transito
senza altre specificazioni, il giudice sia tenuto a ricorrere al criterio
sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il
minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca
della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei
fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare
le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la
costituzione della servitù, senza che, di conseguenza, gli sia consentito di
introdurre particolari modalità, che, non indicate dalle parti, non siano
corrispondenti ad uno specifico tipo di servitù previsto dalla legge.