SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE -
TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - Offerta - Instaurazione del
giudizio, anche da parte del titolare del fondo servente - Conformazione, in
corso di lite, dell'offerta del luogo diverso in relazione agli esiti di
consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
In
tema di trasferimento di servitù prediale, il proprietario del fondo servente,
formulata l'offerta anteriormente all'instaurazione, pure se da parte sua, del
giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo, ai sensi dell'art.
1068, comma 2, c.c., di specificarla ulteriormente e, all'occorrenza, di
conformarla agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al precipuo
scopo di individuare un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù.