PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA
PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - Domanda riconvenzionale o eccezione di
usucapione proposta dal convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio per il
rivendicante - Limiti - Fondamento.
In
tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero
un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem"
iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in
rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo
si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un
successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo
il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto
in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da
parte dell'attore.