PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ -
RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE
(COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - Prescrizione regolamentare di una
distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica senza previsione di una
distanza minima dal confine - Principio della prevenzione - Applicazione -
Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Il
principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento
edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art.
873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal
confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si
estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della
prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine
o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le
costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai
sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.