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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 2 maggio 2013, n. 10235, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - STRAORDINARIA - Lavori deliberati dopo la vendita dell'unità immobiliare - Obbligo di contribuzione a carico dell'acquirente - Sussistenza - Delibera preparatoria anteriore alla vendita - Rilevanza - Esclusione.


In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, qualora l'approvazione della delibera di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sopravvenga soltanto successivamente alla stipula della vendita, l'obbligo del pagamento delle relative quote condominiali incombe sull'acquirente, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1104, 1117, 1123, 1135 e 1470, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63
Massime precedenti Vedi: N. 15288 del 2005, N. 24654 del 2010