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* Cassazione, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12046, sez. VI - 2 civile

Nel silenzio dei titoli, per decidere della condominialità di un sottotetto, si deve guardare alla concreta prevalenza, rispetto alla funzione di copertura dello stabile condominiale, della concreta destinazione, conferita dall'originario proprietario costruttore, dei volumi in questione ad unità abitative autonomamente fruibili, ancorché ubicate sulla sommità dell'edificio e sottostanti al tetto comune.