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Cassazione, ordinanza 17 aprile 2013, n. 9389, sez. VI - 1 civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Competenza territoriale - Dimora abituale del beneficiario - Configurabilità - Fondamento.

 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - Amministrazione di sostegno - Dimora abituale del beneficiario - Configurabilità - Fondamento.

 

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 43 e 404, Cod. Proc. Civ. artt. 5 e 45

 

Massime precedenti Difformi: N. 5858 del 1986, N. 3587 del 2003

 

Massime precedenti Vedi: N. 19017 del 2011, N. 6880 del 2012

 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 28875 del 2008