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Cassazione, ordinanza 18 marzo 2024, n. 7243, Sez. III civile

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.


Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

 

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