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Cassazione, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25926, sez. II civile

Acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario - Esecuzione forzata - Natura di acquisto a titolo derivativo e non originario.


L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato; in considerazione di ciò, è applicabile all'aggiudicatario l'art. 111 c.p.c., nel senso che è opponibile a lui, quale successore a titolo particolare del debitore esecutato, la sentenza pronunziata contro costui, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli art 2915 e 2919 c.c.
(Fattispecie relativa ad una controversia, avente ad oggetto la nullità della compravendita di un immobile, a causa della violazione del divieto del patto commissorio).

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