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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 31 agosto 2022, n. 25647, sez. II civile

Centri storici - Divieti assoluti di costruzione – Non c’è deroga alla disciplina sul rispetto delle distanze legali.


Nei centri storici, l'inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico, non esclude che nei rapporti tra privati si debba osservare la distanza tra le opere preesistenti. In particolare, i limiti imposti dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968 trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati.

 

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