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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 15 aprile 2022, n. 12387, sez. III civile

Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale - Opponibilità ai terzi – Creditore ipotecario


Dall'introduzione dell'art. 155-quater c.c., l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale e non agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., e perciò sarà opponibile solo se e quando trascritta.
L'art. 155-quater c.c., va interpretato nel senso che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso, potendosi far vendere coattivamente l'immobile come libero.

 

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