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Cassazione, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15300, sez. II civile

SUCCESSIONI - Divisione - Coerede che esegue migliorie sul bene comune - Diritto al rimborso della spesa - Sussistenza - Rivalutazione economica - Riconoscimento - Esclusione - Motivi.
 

Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.


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