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Cassazione, sentenza 22 giugno 2020, n. 12107, sez. III civile

Responsabilità precontrattuale – Giudice – Valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti - Prima della fase precontrattuale, durante le trattative e dopo la loro rottura.
 

In tema di responsabilità precontrattuale, al di delle puntuazioni fatte per iscritto, che non hanno valore contrattuale ma sono utili per valutare il comportamento tenuto dalle parti in relazione al programma di conduzione delle trattative, oggetto della valutazione del giudice dev'essere il comportamento complessivo tenuto dalle parti, prima della fase precontrattuale, durante le trattative e dopo la loro rottura.


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