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Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3273, sez. II civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Vendita - Immobiliare - Contratto preliminare - Inadempimenti reciproci - Mancata impugnazione di una delle parti - Formazione del giudicato - Esclusione -Obbligo del giudice di valutare il comportamento di entrambe - Necessità - Motivi.
 

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.


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