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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 29 agosto 2019, n. 21828, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI NOTARIATO - Colpa professionale Atto notarile Dichiarazione di conformità delle planimetrie ma non dei dati catastali del bene Nullità dell’atto Configurabilità Sanzione disciplinare Legittimità.
 

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l’art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. 

Nella fase giurisdizionale dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai il consiglio notarile è parte (e pertanto può essere condannato al rimborso delle spese di giudizio in caso di soccombenza) soltanto ove il suo presidente abbia promosso l’azione o sia intervenuto davanti alla commissione amministrativa regionale di disciplina. Laddove invece (come nella vicenda in esame) l’iniziativa disciplinare sia stata assunta dal Conservatore dell’Archivio Notarile, senza che il Consiglio notarile abbia preso parte alla fase procedimentale, resta esclusa la sua qualità di parte necessaria nel procedimento giurisdizionale, ove abbia altresì deciso di non avvalersi della facoltà di intervento.

I provvedimenti adottati dal giudice tavolare, quale il provvedimento di diniego di intavolazione emesso dal tribunale in sede di reclamo, sono insuscettibili di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., che è esperibile solo contro decisioni conclusive di procedimenti contenziosi, in quanto si tratta di provvedimenti pronunciati all’esito di un procedimento che non comporta esplicazione di un’attività giurisdizionale in sede contenziosa ed è insuscettibile di passare in giudicato potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto all’intavolazione. Ne deriva che l’eventuale valutazione del giudice tavolare non può in alcun modo pregiudicare la successiva valutazione, ancorché in sede disciplinare, circa la validità o meno dell’atto.

La dichiarazione di conformità dell’immobile ai dati catastali non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie, sicché il notaio che redige l’atto senza inserire la dichiarazione di conformità catastale incorre in una nullità ai sensi dell’art. 28 l. not.

La regolarità della condotta del notaio, ai fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, e le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell’atto devono effettuarsi con un giudizio “ex ante”, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipula di un atto nullo, e ciò in quanto il divieto imposto al notaio dall’art. 28 della

L.N. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal professionista, in quanto la ricezione dell’atto stesso segna il momento della consumazione istantanea dell’illecito. Anche laddove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell’atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell’ordinamento nei confronti dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile.

Nella fattispecie la possibilità di conferma dell’atto nullo è frutto di una norma sopravvenuta rispetto alla data di commissione dell’illecito contestato, potendosi quindi reputare che l’invocare gli effetti della disciplina più favorevole dettata dal legislatore contrasti con il principio dell’inapplicabilità del favor rei di cui all’art. 2 c.p. in materia di sanzioni disciplinari notarili.

(Nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso che la dichiarazione di conformità, al cui finalità è anche quella di assicurare un contrasto all’evasione fiscale, possa reputarsi soddisfatta tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile della sola planimetria catastale depositata ovvero di un documento relativo alla sola descrizione grafica del bene, essendo necessario il riferimento ai dati catastali che possono fornire gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell’immobile rilevanti ai fini fiscali).


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