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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21669, sez. VI - 1 civile

FAMIGLIA - DIVORZIO - ASSEGNO DIVORZILE - Diritto della moglie del notaio destituito che già percepisce reversibilità – Sussiste.

Ha diritto all’assegno divorzile anche l’ex moglie del notaio destituito che percepisce la sua pensione di reversibilità. Tale misura è infatti attribuita solo fino a quando la beneficiaria cumulerà la duplice qualità di coniuge divorziato e quella di titolare di assegno ex art. 5 L. 898/70 perdendola in caso di caduta di uno solo dei due presupposti. Un tale assegno non può considerarsi come sostitutivo di quello che la legge pone a carico del coniuge titolare di maggiori risorse economico-patrimoniali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.


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