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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 10 marzo 2014, n. 11384, sez. III penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico – Facsimile – Mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Non sussiste.

 

Non commette il reato di falso ideologico il privato che presenta il facsimile in cui indica una data fittizia di edificazione di un manufatto, non allegando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Integra, invece, il reato in questione, ex art. 483 c.p., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico; ciò anche a seguito della abrogazione della l. n. 15/68, attuata dall'art. 77 del D.lgs. n. 445/2000, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata da pubblico ufficiale.



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